IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in  data  8  aprile  1987  dal
consiglio  di  amministrazione  in  data  12 maggio 1987 e dal senato
accademico in data 2 luglio 1987 in  merito  al  riordinamento  della
scuola di specializzazione in oftalmologia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 30 ottobre 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 189 a 193, relativi alla scuola di specializzazione
in oftalmologia e gli articoli da 392 a 395 relativi alla  scuola  di
specializzazione  in  chirurgia oculare, sono sostituiti dai seguenti
con il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli  articoli
successivi.
              Scuola di specializzazione in oftalmologia
  Art.   189.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Genova.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una completa preparazione
specialistica  nel  campo  della  oftalmologia  con  le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 190. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.
  Art.   191.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche,
programmate dal consiglio  della  scuola,  provvede  la  facolta'  di
medicina e chirurgia - istituto di clinica oculistica.
  Art.  192.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  193.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologia oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Art.  194.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia normale e patologia oculare:
     anatomia oculare;
     embriologia e genetica oculare;
     anatomia e istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
     ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione;
     fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
     semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia e clinica oculare:
     oftalmologia;
     oftalmologia pediatrica;
     neuroftalmologia;
     malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
     ergoftalmologia.     Infortunistica     e     medicina    legale
oftalmologiche.
   e) Chirurgia oftalmologica:
     chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
     chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
     chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 195. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato;  essa  e'
organizzata  in  un'attivita'  didattica  teorico-pratica  comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
un'attivita'   didattica   elettiva,   prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
    anatomia oculare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  10
    embriologia e genetica oculare   . . . . . . . . . . . .   "   10
    anatomia e istologia patologica  . . . . . . . . . . . .   "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica: esame e
correzione della refrazione  . . . . . . . . . . . . . . . .   "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale I   . . . . . . . . . .   "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare e
ortottica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  50
    Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale II  . . . . . . . . . .   "  100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia I   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    oftalmologia pediatrica  . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    neuroftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita  . . . . .   "   75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio I   . . . .   "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni generali   .   "   35
    ergoftalmologia, infortunistica e medicina
legale oftalmologica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio II  . . . .  ore 100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio I  . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia III   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio III   . . .   "  150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio II   . . .   "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  196.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti e ambulatori:
   reparti di degenza;
   reparto operatorio;
   servizi ambulatoriali.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 23 aprile 1990
                                                           Il rettore